NASPI (DISOCCUPAZIONE) - DIMISSIONI ENTRO IL PRIMO ANNO DI NASCITA DEL BAMBINO

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Qualche utile informazione sulla NASPI e sulle dimissioni entro l'anno del bambino

Le mamme che hanno un lavoro corrispondono a circa il 48,9%, ma molte lo lasciano con la nascita del primo figlio. Basti pensare che solo nel 2016 il 78% delle richieste di dimissione convalidate dalla Direzione Territoriale del Lavoro ha riguardato le lavoratrici madri, e ben il 40% delle domande è stato motivato dalla difficoltà di conciliare il lavoro con le esigenze dei figli, nelle fasce di età comprese tra i 26 e i 35 anni e tra i 36 e i 45 anni. Purtroppo questo scaturisce dal fatto che ad oggi c’è ancora un grande divario tra i salari percepiti da uomo e donna, non ci sono abbastanza asili nidi pubblici e quelli privati non tutti possono permetterselo visto l’elevato costo delle rette e spesso, ancora oggi, vi è la mancata concessione del part time.

NASPI (DISOCCUPAZIONE) - DIMISSIONI ENTRO IL PRIMO ANNO DI NASCITA DEL BAMBINO



L’ordinamento Giuridico, ha previsto con L’ex art. 55 del D.lgs 151 del 2001 che:
“1. Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”


Questo vuole dire che se la madre lavoratrice, si dimette entro il compimento del primo anno di età, potrà percepire il sostegno contro la disoccupazione NASPI. Quindi bisogna presentarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) ed avanzare domanda di dimissioni indicandone la motivazione. Tale lettera dovrà essere presentata al datore di lavoro, senza essere tenuti a presentare alcun preavviso.
Al fine di perfezionare la pratica ed aver accesso alla Naspi bisognerà aver maturato 13 settimane di contribuzione nel quadriennio che precede la cessazione, e 30 giorni di effettivo lavoro nelle 12 settimane antecedenti l’inizio della disoccupazione.
La Naspi potrà avere una durata massima di 24 mesi e l’ammontare mensile sarà pari al 75% del lordo percepito in busta paga.
L’importo del sussidio non sarà fisso ma diminuirà del 3% al mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
Necessari alla presentazione della domanda, oltre alle caratteristiche tecniche appena esposte, bisognerà presentarsi presso un qualsiasi sportello Caf o Patronato o essere in possesso del pin dispositivo dell’inps, con la copia della lettera rilasciata dalla Dtl da allegare alla domanda, copia del documento di riconoscimento ed infine il modello Sr163 necessario per il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito.
                                                                                                                                                             Noemi Marenzoni

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