Qualche utile informazione sulla NASPI e sulle dimissioni entro l'anno del bambino
Le mamme che hanno un lavoro corrispondono
a circa il 48,9%, ma molte lo lasciano con la nascita del primo figlio. Basti
pensare che solo nel 2016 il 78% delle richieste di dimissione convalidate dalla
Direzione Territoriale del Lavoro ha riguardato le lavoratrici madri, e ben il
40% delle domande è stato motivato dalla difficoltà di conciliare il lavoro con
le esigenze dei figli, nelle fasce di età comprese tra i 26 e i 35 anni e tra i
36 e i 45 anni. Purtroppo questo scaturisce dal fatto che ad oggi c’è ancora un
grande divario tra i salari percepiti da uomo e donna, non ci sono abbastanza
asili nidi pubblici e quelli privati non tutti possono permetterselo visto
l’elevato costo delle rette e spesso, ancora oggi, vi è la mancata concessione
del part time.
“1. Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore
che ha fruito del congedo di paternità.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di
adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante
il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo
anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o
in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio. A detta convalida è condizionata la
risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la
lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”
Questo vuole dire che se la madre
lavoratrice, si dimette entro il compimento del primo anno di età, potrà percepire
il sostegno contro la disoccupazione NASPI. Quindi bisogna presentarsi presso
la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) ed avanzare domanda di dimissioni
indicandone la motivazione. Tale lettera dovrà essere presentata al datore di
lavoro, senza essere tenuti a presentare alcun preavviso.
Al fine di perfezionare la
pratica ed aver accesso alla Naspi bisognerà aver maturato 13 settimane di contribuzione
nel quadriennio che precede la cessazione, e 30 giorni di effettivo lavoro
nelle 12 settimane antecedenti l’inizio della disoccupazione.
La Naspi potrà avere una durata
massima di 24 mesi e l’ammontare mensile sarà pari al 75% del lordo percepito
in busta paga.
L’importo del sussidio non sarà
fisso ma diminuirà del 3% al mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
Necessari alla presentazione
della domanda, oltre alle caratteristiche tecniche appena esposte, bisognerà
presentarsi presso un qualsiasi sportello Caf o Patronato o essere in possesso
del pin dispositivo dell’inps, con la copia della lettera rilasciata dalla Dtl
da allegare alla domanda, copia del documento di riconoscimento ed infine il
modello Sr163 necessario per il pagamento delle prestazioni a sostegno del
reddito.
Noemi
Marenzoni
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